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Direttiva
93/42/CEE - dispositivi
dentali su misura:
Adempimenti
del settore odontoiatrico ed odontotecnico
La Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi
medici recepita dall’Italia con il D.L.vo 24 febbraio 1997, n.46,
(Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 54 del 6 marzo 1997) stabilisce
che a partire dal 15 giugno 1998 i fabbricanti di dispositivi medici
possono immettere in commercio solo prodotti recanti la marcatura CE.
I dispositivi medici su misura, quelli cioè
fabbricati appositamente sulla base di una prescrizione medica e
destinati ad essere utilizzati solo per un determinato paziente, non
devono essere marcati CE; i fabbricanti di detti dispositivi sono
obbligati, comunque, a redarre la dichiarazione prevista dall’allegato
VIII del D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46 sopracitato, correntemente
denominata dichiarazione di conformità del fabbricante alla direttiva
93/42 CEE.
Sia la dichiarazione di conformità del
fabbricante alla direttiva 93/42/CEE (dei dispositivi su misura e non)
sia la marcatura CE rappresentano l’evidenza oggettiva che sono stati
rispettati i Requisiti Essenziali previsti dal D.L.vo 24 febbraio 1997
n.46 e che, quindi, il dispositivo medico è stato fabbricato
rispettando i criteri essenziali di sicurezza per il paziente,
l’utilizzatore finale ed eventualmente terzi.
Ciò premesso con la presente nota si
forniscono ulteriori chiarimenti per lo specifico settore odontotecnico
ed odontoiatrico e si illustrano gli adempimenti cui sono tenuti gli
operatori del settore.
Per quanto riguarda il settore
odontoiatrico, si fa presente che il medico dentista - odontoiatra deve
formalizzare, in una prescrizione scritta, le caratteristiche del
dispositivo su misura richiesto per un determinato paziente,
specificandone le caratteristiche di progettazione che consentiranno la
costruzione del dispositivo stesso.
Alla presente nota vengono allegati due
fac-simili di detta prescrizione medica che riguardano rispettivamente
le protesi dentali (Allegato 1) ed i dispositivi per l’ortodonzia
(Allegato 2), che dovranno essere trasmessi dal medico prescrittore al
fabbricante (odontotecnico).
L’odontotecnico,
in qualità di fabbricante, deve dare garanzia che il dispositivo su
misura sia fabbricato in modo da non compromettere la sicurezza del
paziente, dell’utilizzatore finale ed eventualmente di terzi e, in
maniera più specifica, deve dimostrare di attenersi a quanto previsto
dall’Allegato I del D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46, riguardante i
requisiti essenziali dei dispositivi medici.
L’odontotecnico
deve fra l’altro:
¨
definire e documentare le proprie procedure di
lavorazione;
¨
analizzare i rischi ascrivibili all’uso del dispositivo
su misura fabbricato, con particolare riferimento alla compatibilità
dei materiali utilizzati;
¨
dotare il dispositivo fabbricato di etichetta e di foglio
illustrativo contenente le istruzioni per l’uso in cui vengono
indicate le informazioni che consentono un utilizzo sicuro del
dispositivo, compresi gli eventuali rischi residui di livello
accettabile che non è stato in grado di rimuovere. Allegato alla
presente nota viene fornito il facsimile di etichetta (Allegato 3) e le
informazioni generali per la compilazione del foglio illustrativo
(Allegato 4). Viene, altresì, allegata una guida in cui vengono
indicate quali delle predette informazioni devono essere fornite dal
fabbricante al medico dentista e quali devono essere fornite dal
fabbricante al paziente tramite il dentista (Allegato 5).
¨
i fabbricanti devono redigere, per ciascun dispositivo, la
dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE prevista
dall’Allegato VIII del D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46. Allegato alla
presente nota viene fornito un fac-simile di tale dichiarazione.
L’originale della dichiarazione di conformità deve essere tenuto a
disposizione del Ministero della Sanità, Autorità Competente ai sensi
del D.L. 46/97 (Allegato 6). Al medico prescrittore devono essere
consegnate due copie della dichiarazione. La prima copia (testo
integrale della dichiarazione) deve essere conservata dal medico agli
atti del proprio studio; la seconda copia (priva dei dati anagrafici,
salvo il numero di iscrizione, e della firma del fabbricante) deve
essere consegnata al paziente;
¨
predisporre il fascicolo tecnico,
richiesto dall’Allegato VIII del D.L.vo 24 febbraio 1997, n.46 , che
comprende tutte le informazioni relative al dispositivo, tra cui:
·
la descrizione del dispositivo
·
il procedimento di fabbricazione
adottato
·
i controlli su ogni fase produttiva
e sul prodotto finito
·
la rintracciabilità delle materie
prime utilizzate e loro caratteristiche di idoneità
·
la descrizione delle apparecchiature
impiegate e loro modalità di gestione
·
la descrizione delle modalità di
confezionamento
¨
conservare in un archivio, per almeno cinque anni, la
prescrizione del medico, la dichiarazione di conformità del fabbricante
alla direttiva 93/42/CEE, l’etichetta, il foglietto delle istruzioni
per l’uso ed il fascicolo tecnico.
Per
quanto riguarda gli ulteriori adempimenti a cui è tenuto il fabbricante
di dispositivi su misura si ricorda che lo stesso, ai sensi degli
articoli 11, comma 6 e 7, e 13, comma 1 e 2, del decreto legislativo
46/1997, deve iscriversi e registrarsi presso il Ministero della Sanità.
Premesso
che fino al 14 giugno era prevista la possibilità di iscrizione in
deroga (cioè senza l’adeguamento a quanto previsto dal decreto
legislativo 46/97), a partire dal 15 giugno 1998 il Ministero
della Sanità ha iniziato ad assegnare i numeri di registrazione, quali
fabbricanti di dispositivi medici, a coloro che hanno inviato la
dichiarazione di operare in conformità unitamente alle schede di
rilevazione dei dati debitamente compilate.
Ai
fini della registrazione è necessario inviare, in un’unica
spedizione, la seguente documentazione predisposta secondo moduli che si
allegano in facsimile:
¨
dichiarazione di operare in
conformità (DICODO - Allegato 7)
¨
scheda di rilevazione dei dati
relativi al fabbricante (FSM - Allegato 8)
¨
scheda di rilevazione dei
dispositivi medici su misura, una per ogni tipologia di prodotto (DMSM -
Allegato 9)
Per quanto riguarda gli aggiornamenti da effettuare ogni sei
mesi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 dello stesso decreto
legislativo 46/97, si precisa che è necessario inviare al Ministero
della Sanità una dichiarazione solo nel caso di variazione. Per
variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale
relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al
Ministero della sanità; ciò
consentirà di mantenere aggiornata la banca dati dei fabbricanti e dei
dispositivi .
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